Visualizzazione post con etichetta Certificazione Energetica. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Certificazione Energetica. Mostra tutti i post

lunedì 20 febbraio 2012

Le truffe negli attestati di certificazione energetica degli edifici

Se avete acquistato o preso in affitto un'abitazione di buona Classe Energetica che risulta gelida d'inverno e rovente d'estate o che comunque ha costi di climatizzazione eccessivi rispetto alle vostre aspettative, probabilmente siete stati fregati.

L'attestato di certificazione energetica (ACE) ormai interessa una frazione importante del parco edilizio italiano e con alcune differenze da regione a regione è obbligatorio per le nuove costruzioni, per quelle ristrutturate e per quelle oggetto di compravendita e locazione.

Alcune circostanze, tuttavia, fanno temere sulla attendibilità dei certificati energetici.

Mancanza di controlli e sanzioni
Il primo aspetto negativo e che non sono ancora previsti controlli sull'operato dei professionisti e di conseguenza non vi è alcun timore di essere sanzionati. Per la verità, i Comuni e le Regioni più attente sulle tematiche energetiche in edilizia, stanno avviando un'attività di controllo ma, per ora, si tratta solo di un timido segnale (se ne parla a Trento e in Lombardia).

Per pianificare dei controlli sulla correttezza delle certificazioni energetiche bisognerebbe definire dei parametri di accettabilità che riguardino la documentazione raccolta ed i calcoli eseguiti. Ma è anche necessario definire i criteri con cui selezionare gli ACE da sottoporre a controllo (percentuali, classi energetiche elevate, costi eccessivamente bassi delle parcelle, etc). Non meno importante è poi l'esigenza di costituire degli organismi di controllo (enti, gruppo di professionisti, etc) che operino in tutto il territorio italiano e che non abbiano conflitti di interessi e siano estremamente preparati. Su tutti questi punti siamo ancora in alto mare ed i professionisti (non tutti ovviamente) guazzano liberi e spensierati in queste acque.

Competenze scadenti dei professionisti
Anche la competenza dei professionisti mediamente lascia molto a desiderare. E' vero che esistono software che aiutano ad elaborare i dati esonerando in parte il tecnico da qualsiasi tipo di conoscenza di termotecnica. Il lavoro, nella maggior parte dei casi (situazioni standard), si riduce all'inserimento di informazioni geometriche e sulla caratteristiche degli elementi costruttivi. Non vi è naturalmente la capacità di gestire situazioni particolari o complesse e questo porta a semplificare eccessivamente la trattazione.

Chi s'interessa di questa materia avrà notato che da un lato esiste una normativa tecnica estremamente sofisticata costituita da decine e decine di norme UNI a cui bisognerebbe far riferimento, d'altra parte c'è la possibilità di utilizzare dei metodi di calcolo eccessivamente approssimativi che trascurano gran parte dei fattori che influiscono il risultato finale. La catena delle approssimazioni porta ad errori anche di diverse Classi energetiche.

Da un certo punto di vista è corretto, dovendo caratterizzare ogni edificio del territorio italiano (e sono tanti!) con degli indicatori prestazionali, avvalersi di strumenti semplice. Ma le approssimazioni sono eccessive e questo approccio, a mio avviso, si sta dimostrando un grande errore e lo sarà maggiormente in futuro.

Il parco edilizio, infatti, deve progressivamente migliorare le performance energetiche. Gli obiettivi stanno divenendo sempre più restrittivi e vi sono già progetti europei che introducono concetti di edifici quasi passivi. Questi devono adottare soluzioni costruttive sempre più sofisticate (recuperi aria, serre bioclimatiche, muri trompe, pozzi provenzali, elementi architettonici dinamici, connessioni smart grid, ombreggiamenti, schermature, tetti verdi, sistemi solari, etc) dove anche piccoli accorgimenti possono fare la differenza. Tanto più elevate sono le prestazioni e tanto più accurati dovrebbero essere gli strumenti di verifica. Giusto per esprimere meglio questo concetto si pensi ad alcune discipline sportive dove, per discriminare tra i risultati, e stato necessario nel tempo introdurre i decimi di secondo, poi i centesimi ed ora i millesimi.

Inflazione dei costi degli Attestati di Certificazione Energetica
L'assenza di controlli e sanzioni e quindi la possibilità di operare anche in modo molto approssimativo e l'apertura a (quasi) chiunque di poter svolgere questa attività ha portato ad una progressiva riduzione dei costi delle certificazioni ed anche coloro che, con professionalità e coscienza si dedicano a questa attività, sono oggettivamente scoraggiati nel perderci più tempo ed attenzioni del dovuto.

Per tutti questi motivi è possibile che alcuni ACE non rispecchino le reali prestazioni energetiche dell'immobile. In questa circostanza potrebbero risultare penalizzati gli acquirenti ed affittuari che acquistano o affittano un'immobile anche per le prestazioni energetiche dichiarate. La Classe energetica di un edificio, infatti, può incidere sui costi di acquisto/locazione fino al 30% ed una informazione non veritiera sulle prestazioni energetiche si configura proprio come una truffa.

Se quindi ritenete che le prestazioni dell'immobile siano inferiori a quelle riportate sull'ACE fareste bene ad approfondire la questione avvalendovi di un bravo tecnico ed eventualmente di un avvocato.

martedì 14 febbraio 2012

Ambienti adiacenti non riscaldati - calcolo della temperatura

In un edificio, non tutti gli ambienti vengono riscaldati alla stessa temperatura. In genere, per razionalizzare i consumi, si preferisce privilegiare le zone living (cucina, soggiorno) ed il bagno mantenendo temperature minori negli altri ambienti meno vissuti (guardaroba, disimpegni, etc) ed in quelli dove, con qualche accorgimento, si può stare bene anche con temperature inferiori (camere da letto). Alcuni ambienti, come dispense, garage, verande e cantine non sono riscaldati affatto.

Un'altra scelta un po più drastica è quella di scaldare solo l'ambiente principale, magari con una stufa a legna come si faceva una volta; un ampio spazio che comprende cucina, soggiorno, studio e dove si raccoglie l'intera famiglia e si concentrano la gran parte delle attività.

I locali non riscaldati beneficiano comunque di un po di calore ceduto dagli ambienti riscaldati adiacenti, raggiungendo una temperatura intermedia. Per rendersene conto basterebbe misurarne la temperatura, ma, con qualche approssimazione si può anche ottenere questa informazione con alcuni calcoli.

Consideriamo un caso semplicissimo costituito da due ambienti separati da una parete. Il primo è riscaldato e la sua temperature è Tint, il secondo non lo è. Quale sarà la sua temperatura Tu ?

Per ricavare questa informazione dobbiamo conoscere la temperatura esterna Test ed i coefficienti globali di scambio termico per trasmissione rispettivamente della parete di separazione (Hiu) e delle pareti esterne del locale non riscaldato (Hue).

Il calore che l'ambiente riscaldato cede a quello adiacente è pari a
Qiu = Hiu (Tint - Tu)
e coincide con la quantità di calore che il locale non riscaldato disperde verso l'esterno
Que = Hue (Tu - Test)
Si ha quindi che Qiu = Que = Q

Queste tre equazioni permettono di determinare il valore di Tu e Q. Risulta che:
Tu = (Hiu Tint + Hue Test) / (Hiu + Hue)
Q = b Hiu (Tint - Test)
con b = Hue / (Hiu + Hue)

Inseriamo alcuni valori per vedere cosa succede. 
Tint = 20°C
Test = 0°C
Hiu = 48 W / K
Hue = 53 W / K
In queste condizioni un flusso di calore Q = 508 W viene ceduto dall'ambiente riscaldato al locale adiacente portando la temperatura di quest'ultimo a Tu = 9,4 °C. Piuttosto freddo per trascorrerci del tempo, ma più che sufficiente per un locale poco utilizzato come una dispensa o un ambiente di passaggio. Con un po di coraggio, ma soprattutto con un bel pigiamino in pile, lenzuola di flanella ed uno spesso piumino da almeno 15 Tog ci si può anche dormire bene.

I risultati così ottenuti ci forniscono un'altra informazione importante. L'insieme costituito dalla parete di separazione e dal locale adiacente costituisce un'isolamento termico per l'ambiente riscaldato con coefficiente di scambio termico per trasmissione equivalente pari a Heq = b Hiu.
Nel caso specifico, il coefficiente b, chiamato fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti adiacenti non climatizzati, assume il valore b = 0,53. In altre parole la presenza del locale non riscaldato dimezza le dispersioni termiche attraverso la parete di separazione o, se preferite, ne raddoppia l'isolamento.

lunedì 2 gennaio 2012

Indice di prestazione energetica obbligatorio su tutti gli annunci immobiliari

Il nuovo anno, per quanto concerne la compravendita degli edifici, ha portato un'importante novità. Si tratta dell'obbligo, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, di indicare l'indice di prestazione energetica EP su tutti gli annunci commerciali di vendita. Tale novità riguarda principalmente le agenzie immobiliari e naturalmente i proprietari che desiderano mettere in vendita i propri immobili.

L'obbligo è sancito dal Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 che all'Articolo 13 stabilisce che: Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.


Vediamo di capire meglio cosa comporta questa novità con speciale riferimento al mercato immobiliare in Toscana.

Sin'ora l'obbligatorietà di fornire l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) riguardava solo l'atto di compravendita o locazione. Tuttavia la Regione Toscana aveva optato per una introduzione soft della Certificazione Energetica, concedendo la possibilità di indicare sul contratto, qualora l'edificio fosse sprovvisto di ACE , "edificio in Classe G con pessime caratteristiche energetiche". Una scappatoia alla quale in molti hanno fatto ricorso.

Ora, per gli edifici offerti in vendita (per quelli offerti in locazione non cambia nulla!) la situazione cambia profondamente. L'indice di prestazione energetica, infatti, può essere ricavato solo mediante una Certificazione Energetica eseguita da un professionista abilitato. Non sarà più possibile, quindi, ricorrere all'autocertificazione indicando "edificio in Classe G ...". 

Ma cosa s'intende per indice di prestazione energetica? Per indice di prestazione energetica di un edificio s'intende quello globale (EPgl) che è la somma di 4 termini:

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

I 4 termini tengono conto rispettivamente di:
EPi - indice di prestazione energetica per il riscaldamento
EPacs - indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria
EPe - indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
EPill - indice di prestazione energeticae per l'illuminazione

Tuttavia, ad oggi, l'indice di prestazione energetica globale (EPgl) considera solo la climatizzazione invernale (EPi) e la preparazione dell’acqua calda sanitaria (EPacs). La metodologia verrà integrata con futuri atti legislativi. Per evitare fraintendimenti, a mio parere, converrebbe indicare negli annunci con precisione quali termini sono inclusi nell'indice.

Redigere un ACE comporta naturalmente dei costi. Per una certificazione eseguita con professionalità i costi partono dai 300 euro ed aumentano con le dimensioni e la complessità dell'edificio. Tali oneri saranno a carico dell'acquirente o del venditore.

Al momento, in Toscana, non sono previste sanzioni per la mancata indicazione delle prestazioni energetiche negli annunci commerciali ma è probabile che vengano introdotte prossimamente in analogia a quanto già fatto dalla Regione Lombardia. Per le agenzie immobiliare una maggiore attenzione alle prestazioni energetiche degli immobili offerti potrebbe divenire presto un elemento distintivo.



sabato 26 novembre 2011

Certificazione Energetica degli edifici - Calcolo semplificato

La procedura di calcolo descritta in questo articolo corrisponde al metodo di calcolo semplificato indicato sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Tale metodologia può essere utilizzata per gli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ha come scopo la determinazione delle prestazioni energetiche invernali dell'edificio EPi. Per il calcolo di altri parametri bisogna far ricorso a metodologie diverse.

Il metodo di calcolo semplificato, anche se in alcuni casi ammesso dalla legislazione, non dovrebbe essere utilizzato da chi svolge l'attività di Certificatore Energetico a livello professionale in quanto non è sufficientemente accurato e non tiene conto di situazione specifiche. Ciò può portare a valutazioni errate dell'ordine di alcune Classi Energetiche. 

La sua semplicità lo rende però adatto a chi, avendo un minimo di conoscenze tecniche e scientifiche, voglia comprendere meglio in cosa consiste la Certificazione Energetica ed eventualmente provare a calcolare le prestazioni energetiche del proprio edificio autonomamente. Ricordate comunque che l'ACE deve essere firmato da un professionista abilitato. 

Può risultare inoltre utile a chi voglia iniziare ad interessarsi a questa materia pensando ad una futura attività professionale.
Molti studi e professionisti che offrono Certificazioni Energetiche low cost non utilizzano metodi tanto più sofisticati. Il calcolo delle prestazioni energetiche di un'edificio è invece una materia complessa che richiede tempo ed altissima professionalità.

Raccolta dei dati
Per la raccolta dei dati è in genere necessario effettuare un sopralluogo dell'edificio. Le informazioni da raccogliere riguardano la geometria dell'edificio, la tipologia degli elementi costruttivi e le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento.  Inoltre deve essere nota la posizione geografica dell'edificio (in particolare il Comune di riferimento) che lo caratterizza dal punto di vista climatico.

Per non appesantire la trattazione consideriamo un'edificio semplice, come quello della figura. 
I dati geometrici raccolti consentono di calcolare le seguenti grandezze geometriche.
Volume lordo dell'edificio:  VL = 105 m3
Volume netto dell'edificio (in assenza di informazioni sul volume netto dell'ambiente climatizzato, si assume pari al 70% del volume lordo): Vnetto = 73,5 m3
Superficie utile pavimento:  Apav = 28,16 m2
Superficie edificio:   S = 142 m2
Fattore di forma dell'edificio:  S / VL = 1,35238 1/m 

Conoscendo il Comune di riferimento e consultando l'Allegato A del DPR 412/93 si ricavano le principali caratteristiche climatiche dell'edificio. Nel nostro esempio l'edificio si trova nel Comune di Terricciola in Provincia di Pisa.

Gradi giorno del Comune in cui è ubicato l’edificio:  GG = 1819 K
Zona Climatica: D
Durata del periodo di riscaldamento: 165 giorni
A questo link trovate una breve descrizione del significato delle Zone Climatiche e dei Gradi giorno 



Numero di ore della stagione di riscaldamento:  h = 3960 h

Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione

HT = ∑ Si Ui btr,i

Si =  Superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato. Non si considerano le superfici verso altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura.
Ui =  Trasmittanza termica della struttura. Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI – TS 11300-1, rispettivamente nell'appendice A e nell'appendice C.
btr,i = Fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il terreno. I valori del coefficiente btr,i si ricavano:
- per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati: Prospetto 5 UNI/TS 11300-1 
- per superfici disperdenti verso il terreno: Prospetto 6 UNI/TS 11300-1                 


Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione
HV = 0,34 n Vnetto 
n = Numero di ricambi d'aria pari a 0,3 vol / h
HV =  7,497 W/K

Calcolo degli apporti solari
Il calcolo permette di determinare il calore fornito dal sole per irraggiamento che attraversa i componenti trasparenti dell'involucro (finestre).

Qs = 0,2  ∑ Isol,i Sserr,i 

0,2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti e degli ombreggiamenti medi.
Isol,i = irradianza totale stagionale (nel periodo di riscaldamento) sul piano verticale, per ciascuna esposizione. Il valore si calcola come sommatoria dei valori di irradianza media mensile sul piano verticale riportati nella UNI 10349, estesa ai mesi della stagione di riscaldamento. Per i mesi non completamente ricompresi nella stagione di riscaldamento (es. ottobre ed aprile per la zona E) si utilizza un valore di irradianza pari alla quota parte del mese.

I valori di Irradiazione solare globale per superficie verticale dipendono dalla posizione geografica del Comune di riferimento. Nel nostro caso Pisa (N° 63 della tabella)            


Qs = 131,68 kWh

Calcolo degli apporti gratuiti interni
Gli apporti gratuiti interni sono dovuti al calore generato dal metabolismo delle persone, all'utilizzo della cucina e degli elettrodomestici, alle luci, etc.

Qi = Фint Apav h / 1000 
Фint =  apporti interni gratuiti, valore convenzionale assunto pari a 4 W/m2 per edifici residenziali             
Qi = 446,05 kWh

Fabbisogno di energia termica
A questo punto, sfruttando i calcoli precedenti, è possibile determinare il fabbisogno di energia termica dell'edificio.

Qh = 0,024 GG  ( HT + HV ) - fx ( Qs + Qi )
fx = Coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti, assunto pari a 0,96
Qh = 6255,36   kWh

Rendimento globale medio stagionale
Il fabbisogno di energia determinata al punto precedente è fornito mediante un'impianto di riscaldamento alimentato da combustibili quali, legna, gasolio, metano, gpl, energia elettrica che nel suo insieme è caratterizzato da un rendimento globale.

ηg = ηe ηrg ηd ηgn

ηe = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2 
ηrg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2 
ηd = rendimento di distribuzione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2 
ηgc = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2 

Per semplificare consideriamo per il nostro edificio
ƞg = 0,75

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
EPi = ( Qh / Apav ) / ƞg
EPi = 296,18   kWh/m2 anno

Definizione delle Classi Energetiche
Per la classificazione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) di Edifici Residenziali della classe E1 si utilizzano i Valori limite (applicabili dal 1 gennaio 2010) dell'indice di prestazione energetica riportati in tabella. I valori sono espresso in kWh/m2 anno.


Questi valori limite dipendono dai gradi giorno e dal rapporto di forma dell'edificio. Per interpolazione si ricava il valore EPiL (2010) tenendo conto del fattore di forma S/V e GG dell'edificio. Nel caso in esame risulta:

EPiL (2010) =  79,9599 kWh/m2 anno

Il valore ricavato costituisce il limite superiore della Classe Energetica Ci. Moltiplicando tale valore per i fattori riportati nella tabella sotto si individuano i range di tutte le Classi Energetiche. 


A questo punto è possibile verificare la Classe Energetica dell'edificio in esame. Con EPi = 296,18 kWh/m2 anno finisce miseramente in Classe G.

Se avete dubbi o annotazioni da farmi lasciatemi un commento. Sarò felice di potervi aiutare.

martedì 22 novembre 2011

Classe Energetica degli edifici, un'invariante in Classe G

La Certificazione Energetica nata come iniziativa comunitaria per valutare e contenere i consumi energetici degli edifici rappresenta una ghiotta opportunità di lavoro per i professionisti (architetti ed ingegneri), una gatta da pelare per costruttori e proprietari ed una grossa incognita per gli acquirenti ed affittuari.

Le agenzie immobiliari, crocevia della maggior parte delle transizioni immobiliari, osservano gli eventi in bilico tra sentimenti opposti. Da un lato (i più) percepiscono la Certificazione Energetica come un onere che deprime ulteriormente il già depresso mercato della compravendita e della locazione, dall'altro (i meno) ritengono che la Classe Energetica possa aggiungersi agli altri parametri più tradizionali (dimensione, organizzazione degli spazi, servizi, vicinato, etc) per meglio guidare le scelte degli acquirenti ed affittuari.

Lasciando perdere le nuove o recenti costruzioni che rappresentano, per quantità, una frazione poco significativa del parco immobiliare italiano, il boccone più consistente è costituito dall'esistente.

E' opinione comune, probabilmente suffragata da dati (e per la mia esperienza confermo), che il patrimonio edilizio italiano, dal punto di vista delle prestazioni energetiche, sia pessimo e ricada con poche eccezioni in Classe G. Questo stato delle cose rappresenta per il paese una buona opportunità per conseguire dei facili miglioramenti in tema di sostenibilità perché c'è un'enorme spazio di miglioramento. Con l'obbligo della Certificazione Energetica si voleva cogliere questa opportunità. Si riteneva che, al pari di quanto avvenuto per gli elettrodomestici con l'introduzione dell'etichetta di efficienza energetica, l'ACE portasse i consumatori a prediligere le Classi Energetiche superiori ed i proprietari all'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica per poter riproporre gli immobili con maggiore appeal sul mercato (un circolo virtuoso).

Niente di tutto questo. Al momento la Classe Energetica anziché assumere il ruolo di elemento distintivo e miccia di un nuovo dinamismo del mercato è considerata un invariante. L'escamotage di poter assegnare in Classe G gli immobili oggetto di compravendita o locazione ha di fatto reso del tutto facoltativa la Certificazione Energetica e inesistente la diversificazione degli edifici sulla base della Classe Energetica.

In  futuro però, le cose potrebbero cambiare...

venerdì 11 marzo 2011

Docet Pro 2010 - aggiornamenti del 3 marzo 2011

Nuovi aggiornamenti del software Docet Pro 2010 per la certificazione energetica degli edifici.

Il più importante è la funzionalità che consente di gestire le zone termiche di un edificio.

software Docet Pro 2010 - certificazione energetica - zone termiche

Il modulo Zone Termiche permette di considerare diverse zone climatizzate (o non climatizzate) all'interno dell'edificio. Per ogni zona dovranno essere compilate le schede relative alla definizione della zona termica, alla ventilazione e ACS (Acqua Calda Sanitaria).

Sono inoltre state implementate alcune norme tecniche alle quali le UNI TS 11300 fanno riferimento.
  • UNI 12831: calcolo del fattore di correzione dello scambio termico, bTR
  • UNI 10077: calcolo delle prestazioni termiche dei serramenti;
  • UNI 13370: calcolo delle prestazioni termiche dei solai controterra;
  • UNI 13789: calcolo del tasso di ventilazione delle zone termiche non riscaldate.
Queste metodologie di calcolo, più dettagliate, possono essere selezionate sulla scheda Metodi di Calcolo.
software Docet Pro 2010 - certificazione energetica - zone termiche

I nuovi aggiornamenti sono già integrati nel software e da quanto ho potuto osservare non creano conflitti con i progetti esistenti.  Questi potranno eventualmente essere modificati sfruttando le nuove funzionalità ed ottenendo una maggiore accuratezza nei risultati.

martedì 18 gennaio 2011

Certificazione Energetica dal punto di vista dell'acquirente o dell'affittuario

Giovedì della scorsa settimana, un cliente, mi ha commissionato l'Attestato di Certificazione Energetica per un appartamento all'ultimo piano di un edificio anni '60 nel centro di Pisa. L'appartamento, di circa 65 m2, al quarto piano senza ascensore era tutt'altro che di pregio: finiture scadenti, impianti non a norma e prestazioni energetiche pessime. Le pareti esterne avevano spessori dai 22 ai 28 cm ed un sottile solaio separava l'appartamento dalla copertura non isolata.
Dopo aver recuperato i dati necessari ho abbozzato un calcolo per la Certificazione Energetica per verificare in modo approssimativo la classe energetica.
Come si può vedere risultava in Classe Energetica G e ben lontano dalla Classe F. Ma questo già lo intuivo ed un'analisi più accurata non avrebbe modificato apprezzabilmente la situazione.

Ho suggerito, pertanto, al cliente di limitarsi a scrivere nel contratto di compravendita che ... le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della compravendita, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni ...


In questi casi, rilasciare l'ACE giusto per incassare il compenso, non mi sembra eticamente professionale.
Ho voluto privilegiare il cliente risparmiandogli quei 400 euro ed ho perso una giornata di lavoro. Poco male! Se avrà mai nuovamente bisogno è probabile che si rivolgerà a me.

Ora però voglio mettermi dalla parte del futuro proprietario dell'immobile. Certamente leggendo il contratto apprenderà che l'appartamento è in classe energetica G. Succede spesso perché il parco edilizio italiano è prevalentemente in classe energetica G, con prestazioni energetiche pessime. Gli edifici in classi superiori sono rari, si salvano i più recenti, e quelli in classe A sono delle mosche bianche.

L'acquirente o l'affittuario si troveranno nella maggior parte dei casi a scegliere tra edifici tutti in classe G e sprovvisti di ACE. La prestazione energetica, pertanto, non concorrerà nella valutazione dell'immobile e la scelta si baserà su altri criteri come, in fondo, è sempre avvenuto sin'ora.

Dal punto di vista dell'acquirente o dell'affittuario trovo, invece, fondamentale richiedere l'ACE dell'immobile e non accontentarsi della dicitura ... edificio classificato automaticamente in classe G... riportata nel contratto. Infatti tra edifici in classe G possono esserci differenze enormi che incidono sul comfort abitativo, sui consumi energetici e quindi sulle spese di conduzione.

Prendiamo, ad esempio il seguente caso. Due edifici in classe G entrambe di 120 m2; il primo con prestazione energetica globale EPgl = 125 kWh/m2 anno; il secondo con EPgl = 350 kWh/m2 anno.
Nel primo caso ipotizzando un utilizzo standard vi saranno dei costi di gestione di circa 2250 euro/anno mentre nel secondo i costi di gestione saranno di 6300 euro/anno. Una bella differenza!
Il primo appartamento, inoltre, risulterà più confortevole e quindi risulterà una migliore scelta sia nel caso di acquisto che di locazione.

sabato 15 gennaio 2011

Certificazione Energetica in caso di compravendita e locazione

L'Attestato di Certificazione Energetica in Toscana, oltre che per le nuove costruzioni e ristrutturazioni e obbligatorio anche in caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione dell'immobile. In questi casi, tuttavia, in mancanza dell'Attestato di Certificazione Energetica, l'immobile viene automaticamente classificato in classe G (pessima Classe Energetica) senza incorrere in sanzioni amministrative. In sostanza in caso di compravendita e locazione l'ACE è semplicemente facoltativo e non obbligatorio.

In termini pratici ciò significa che nel caso di compravendita e locazione di immobili di scarso valore e pessime prestazioni energetiche, ponendosi dalla parte del proprietario, non conviene fare la Certificazione Energetica perché risulterebbero comunque in classe G. Sarebbe una spesa del tutto inutile!

La regione Toscana in questi casi suggerisce di inserire nel testo del contratto la seguente dicitura:

le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della compravendita, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni.

Diverso è il discorso per gli immobili di pregio (buona costruzione e buone caratteristiche energetiche) per i quali a mio avviso, pur restando una scelta facoltativa, conviene fare la Certificazione Energetica perché, le informazioni contenute nell'ACE attesteranno le buone caratteristiche energetiche degli immobili incrementandone il valore commerciale. Infatti, in analogia a quanto avviene con la scelta degli elettrodomestici, per i quali vengono preferiti quelli in classe A, anche per gli immobili il mercato tenderà a premiare gli edifici con buone prestazioni energetiche che garantiscono comfort abitativo, bassi consumi e quindi minori spese di gestione.


sabato 8 gennaio 2011

Docet Pro 2010 - alcuni aggiornamenti ed aspetti da approfondire

Docet Pro 2010 è in continua evoluzione. La principale novità è senza dubbio la disponibilità della funzionalità NEC (National Energy Certification) che consente la stampa come file *.PDF degli attestati di certificazione energetica (ACE) per edifici residenziali e non residenziali. Questa funzionalità è abilitata solo per gli utenti abbonati.

La seconda novità riguarda invece i seminari online. Più che di una novità, in questo caso, si tratta di una nota positiva in quanto i seminari, dei quali avevo già annunciato l'iniziativa in un precedente post, si stanno dimostrando veramente utili per avvicinarsi al nuovo software. I relatori sono preparati e disponibile e la qualità del segnale audio e video è ottima. Al termine dei seminari è possibile rivolgere alcune domande tramite chat. Forse è proprio questa la fase più interessante ed a mio avviso richiederebbe un maggiore spazio in quanto è l'occasione per gli utenti di chiarire i propri dubbi ma anche un'importante feedback per il team Xclima.

Proprio durante la fase finale dei seminari sono emersi alcuni aspetti che certamente meritano un approfondimento.

Punto 1
In molti lamentano una anomalia del software che si limita a calcolare l'energia netta lasciando a "zero" i valori dell'energia primaria.

Punto 2
Le linee guida nazionali per la Certificazione energetica prevedono anche la possibilità di calcolare l'ACE per edifici privi di impianto di climatizzazione. In questo caso, per il rendimento, suggeriscono di utilizzare la norma UNI 12831 che normalmente viene utilizzata per la progettazione. Se così fosse, Docet pro potrebbe diventare facilmente anche uno strumento di progettazione. Potrebbe essere implementata questa funzionalità?

Punto 3
A proposito della riqualificazione energetica che è un tema importante anche legato all'ACE noto che manca la possibilità di considerare sistemi passivi quali serre solari, muri trombe, etc. Per questi sistemi i Comuni fanno in genere riferimento alla normativa 13790 alla quale peraltro le UNI 13000 si riferiscono.
Pensate di implementare questi aspetti ?

Punto 4
Recentemente è scomparsa l'icona costi/benefici. Quando verrà riabilitata questa funzionalità?

domenica 2 gennaio 2011

La serra solare, contenimento dei consumi ed arricchimento architettonico

serra bioclimaticaL'edilizia nel futuro prossimo dovrà adottare nuove soluzioni tecniche per ottemperare alla legislazione sul contenimento dei consumi energetici. Con la Direttiva 2010/31/UE l'Europa impone obiettivi ancora più restrittivi sulle prestazioni energetiche degli edifici nuovi ed esistenti oggetto di importanti ristrutturazioni.

Dal 2020 infatti tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero mentre per gli edifici esistenti dovranno essere adottate misure per trasformarli in edifici ad energia quasi zero in occasione di ristrutturazioni importanti. 

Ma cosa significa edifici ad energia quasi zero? 

Con questo termine si caratterizzano gli edifici in grado di produrre quasi tutta l'energia che consumano per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda igienico/sanitaria e per l'illuminazione. 

Queste caratteristiche potranno essere ottenute agendo su tutti gli aspetti che influiscono la performance energetica:
  • forma e volume degli edifici
  • orientamento ed esposizione
  • isolamento dell'involucro edilizio
  • impianti e controllo
  • sistemi passivi

Tenendo conto della lentezza con cui si rinnova il parco edilizio, per ottenere risultati significativi in termini di contenimento energetico nell'edilizia, una particolare attenzione dovrà essere rivolta all'esistente. La riqualificazione energetica sarà l'elemento cruciale. 

In alcuni contesti, quali i centri storici, i borghi e i villaggi caratteristici, gli edifici rurali, etc l'applicazione delle nuove tecnologie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente potrebbero produrre contrasti estetici ed architettonici alterando i tradizionali canoni dell’architettura. Benché la direttiva europea ammetta deroghe sul patrimonio edilizio di importanza storico/culturale non è chiaro quale sarà il destino di quelle costruzioni che non rientrano nei beni storici/culturali ma che tuttavia rendono speciale il nostro territorio.

serra solareTra gli interventi meno invasivi dal punto di vista estetico-architettonico rientrano l'isolamento dei tetti interponendo isolanti e mantenendo la copertura classica, la sostituzione degli infissi o semplicemente dei vetri con doppi vetri basso emissivi, l'ombreggiamento mediante alberi ed arbusti, il raffrescamento naturale ad aria (ad esempio pozzo provenzale) ed in alcuni casi l'integrazione di sistemi passivi quali le serre solari o bioclimatiche che dir si voglia.

La serra solare, se ben realizzate, oltre a garantire un apporto energetico gratuito che andrà a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio, può costituire un elemento di arricchimento architettonico.

La serra solare può inoltre assolvere ad ulteriori funzione: può costituire un avanti ingresso, può prestarsi per il ricovero delle piante più fragili durante il periodo invernale e non ultimo costituire un'ambiente vivibile addizionale con una atmosfera speciale (giardino d'inverno).

Una serra solare, per essere considerata tale, deve rispettare una serie di vincoli normativi specificati nei regolamenti urbanistici dei Comuni.


Post correlati:
Requisiti delle serre solari
Funzionamento di una serra solare
Serra solare - calcolo della dispersione di calore e degli apporti solari diretti ed indiretti

lunedì 20 dicembre 2010

Certificazione energetica per edifici privi di impianto di climatizzazione

Alcuni edifici sono privi di impianto di climatizzazione. A volte si tratta di case di vacanza utilizzate solo nelle stagioni più miti o di abitazioni in zone climatiche favorevoli come accade al sud Italia. Ma non sono rari gli appartamenti privi di impianto di climatizzazione anche in altre zone meno temperate.
Come si procede allora in questi casi al calcolo dell'indice di prestazioni energetiche (EPi) per il rilascio dell'ACE dal momento che l'EPi tiene conto del rendimento globale dell'impianto di climatizzazione? 

Innanzitutto è necessario determinare se l'edificio in questione è privo di impianto termico. Per la definizione di impianto termico le Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009) rimandano al comma 14 dell'allegato A del Dlgs 19 agosto 2005 N 192. In realtà la definizione è riportata al comma 12!

Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio delle singole unità immobiliari è maggiore o uguale a 15kW.
Ciò significa che un'abitazione che per il riscaldamento utilizza una stufa a legna o una cucina economica (ad esempio con potenza di circa 6 kW) per le zone living (cucina soggiorno) e magari un termoventilatore elettrico (potenza di circa 2 kW) per il bagno è considerata priva di impianto di climatizzazione.

In questi casi per il calcolo della prestazione energetica si procede nel seguente modo.

Si calcola dapprima l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio EPi,inv.
Se EPi,inv espresso in kWh/m2 anno è maggiore del valore limite (definiti in funzione della zona climatica).
si presuppone che le condizioni standard di confort siano ottenute mediante l'impiego di apparecchi elettrici. L'energia elettrica per generare il calore necessario è maggiorata mediante un fattore di conversione per tenere conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.

... il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.

Sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas non c'è traccia di questo fattore di conversione (almeno io non sono riuscito a trovare nulla) tuttavia sul Dlgs 311 del 2006, nell'Allegato A al comma 32 viene riportato che ... Ai fini della conversione di energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 9MJ = 1 kWhe... o se preferite 2,5 kWh (termici) = 1 kWh (elettrici)

Ciò significa che EPi = 2,5 EPi,inv.

Se invece EPi,inv è inferiore o uguale al valore limite si presume un rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo.
ƞg = 75 + 3 Log Pn

Per l’applicazione della predetta formula, in luogo della potenza utile nominale (Pn) del generatore si utilizza la potenza richiesta dall'edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale).


Ed in questo caso EPi = EPi,inv / ƞg

Quanto detto vale per tutti gli edifici ad esclusione di quelli industriali (categoria E.8) per i quali si ragiona in modo analogo salvo il fatto di calcolare l'indice di prestazione energetica in kWh / m3 anno ed utilizzando la seguente tabella per i valori limite di EPi,inv.

martedì 14 dicembre 2010

XClima, i primi seminari online su DOCET PRO 2010

Oggi sulla piattaforma XClima vi sono alcune novità. Intanto nell'ambiente di lavoro è comparsa una nuova icona: seminari online.
XClima Docet pro certificazione energetica
Cliccando sull'icona si apre una finestra dove sono elencanti i prossimi seminari online. Alcuni sono disponibili solo per gli abbonati ma tanti sono fruibili anche dagli iscritti.
XClima Docet pro certificazione energetica seminari online

Per partecipare ai seminari è necessario prenotarsi cliccando l'apposita icona riportata a destra di ogni corso.
Gli argomenti trattati riguardano la piattaforma XClime ed il software DOCET PRO 2010 per la certificazione energetica.
Una volta selezionati gli argomenti di proprio interesse bisognerà attendere l'email che, con anticipo, avviserà dell'erogazione del seminario e fornirà le indicazioni per accedere al corso.

domenica 12 dicembre 2010

Iter per la certificazione energetica in Toscana

Come riportavo in un precedente post la certificazione energetica in Toscana è obbligatoria dal 18 Marzo 2010 per le seguenti categorie di edifici ed interventi:
  1. Gli edifici di nuova costruzione;
  2. Gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
  3. Gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
  4. Gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari)
  5. Gli immobili oggetto di contratto di locazione.Per quanto riguarda l'iter da seguire per la certificazione energetica si procede in modo differente a seconda della tipologia di intervento 
In funzione della tipologia di edificio/intervento, vi sono iter differenti per la certificazione energetica ed in attesa che venga reso disponibile il servizio informativo regionale SIR la certificazione energetica viene trasmessa in forma cartacea o in formato file.

CASO A - EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
  1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) il committente incarica il certificatore energetico per l'elaborazione dell'ACE.
  2. L'anagrafica del certificatore energetico viene riportata sulla comunicazione di inizio lavori da presentare al Comune.
  3. Il certificatore energetico acquisisce il progetto completo dell'opera edilizia ed è informato sulle fasi costruttive per consentire al certificatore eventuali ispezioni/collaudi in corso d'opera.
  4. Il certificatore elabora è compila l'ACE e ne trasmette copia al committente.
  5. Entro 15 giorni dalla consegna al committente copia dell'ACE va trasmesso alla regione
  6. Con la comunicazione di fine lavori viene anche trasmessa copia dell'ACE al Comune.
  7. L'ACE deve essere menzionato nell'eventuale certificato di Abitabilità/Agibilità.

CASO B - EDIFICI ESISTENTI

  1. Il committente incarica il certificatore energetico per l'elaborazione dell'ACE.
  2. Il certificatore energetico reperisce il progetto dell'edificio, la relazione tecnica (L10/91) ed altra documentazione eventualmente disponibile ed effettua le verifiche ed ispezioni necessarie
  3. Il certificatore elabora è compila l'ACE e ne trasmette copia al committente.
  4. Entro 15 giorni dalla consegna al committente copia dell'ACE va trasmesso alla regione
  5. L'ACE deve essere menzionato nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione.
Nota: Nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti o edifici produttivi questo va trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e non al Comune.

Mentre la trasmissione dell'ACE al committente ed al Comune avviene in forma cartacea (con firma e timbro in originale) la trasmissione dell'ACE alla regione può essere effettuata come descritto di seguito.

COME TRASMETTERE COPIA DELL'ACE ALLA REGIONE

La copia dell'ACE deve essere inviata come file alla casella di posta elettronica

certificazione-energetica@regione.toscana.it

Il certificato dovrà essere costituito da un unico file (ad esempio in formato PDF) nominato con una stringa contenente le seguenti informazioni:
  • data di invio del certificato (anno, mese, giorno)
  • partita iva del certificatore o codice fiscale
  • numero progressivo del certificato (ad esempio 001 per il primo ACE)

 La stringa sarà quindi così composta:

AAAA_MM_GG-PARTITA IVA o CODICE FISCALE-NUMERO PROGRESSIVO


  • Il file in questione dovrà essere completo di firma digitale del professionista che ha emesso l'ACE
  • Per coloro che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili l’identificazione chiara dell’immobile interessato nonché la firma e il timbro professionale dei professionisti
  • Nel caso ultimo di impossibilità ad una trasmissione in formato digitale, copia cartacea firmata del certificato, completo di timbro professionale potrà essere inoltrata per posta all'indirizzo:

Regione Toscana
Direzione Generale Politiche territoriali e ambientali
Settore Miniere e energia
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze



domenica 5 dicembre 2010

DOCET PRO 2010 software per la certificazione energetica


Per i professionisti che come me si occupano di termotecnica e quindi anche di certificazioni energetiche trovo molto interessante il nuovo software DOCET PRO 2010 disponibile sulla piattaforma XClima.

DOCET PRO 2010 può essere utilizzato per la certificazione energetica (ACE) di tutti gli edifici (residenziali e non residenziali) di nuova costruzione ed esistenti. Si presta naturalmente alla valutazione di progetto ed alla elaborazione degli attestati di qualificazione energetica (AQE).

Il modello di calcolo è sviluppato in conformità con le linee guida nazionali (DM 26 giugno 2009) e le norme UNI TS 11300.

DOCET PRO 2010 presenta numerosi punti di forza.

  • Innanzitutto è un software web-based che non richiede alcuna installazione ma semplicemente una connessione ad internet decente. Si potrà quindi operare da un qualsiasi computer in rete. Per la stessa ragione non sarà necessaria l'installazione di eventuali aggiornamenti derivanti da migliorie del software o da adeguamenti a future normative. 
  • E' un software gratuito. Per utilizzarlo è sufficiente iscriversi. Per chi sceglie di abbonarsi, invece, sono disponibili ulteriori funzionalità e la possibilità di partecipare a corsi di formazione online. L'abbonamento annuale ha un costo di 120 euro.
  • La disponibilità di un software valido a livello nazionale consente di uniformare il processo di certificazione energetica fornendo risultati più omogenei e facilmente confrontabili. Personalmente avrei apprezzato una normativa ed un software di riferimento a livello europeo ma questo, forse, è chiedere troppo!
DOCET PRO 2010 ha inoltre una interfaccia semplice ed intuitiva e manuali tecnici ed utente online. Sulla piattaforma sono inoltre disponibili un database materiali (Matix) personalizzabile, un software per creare una propria libreria di componenti opachi (Stratix) e per calcolarne la stratigrafia ed un file manager per la gestione dei file.


L'iniziativa della piattaforma XClima è frutto della collaborazione tra ITC-CRN (Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l'Agenzia CasaClima.

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensate.

martedì 30 novembre 2010

La Certificazione Energetica in Toscana

Attestato di Certificazione Energetica - ACE
L'ACE è un documento che caratterizza un edificio dal punto di vista energetico. Fornisce informazioni sul fabbisogno di energia per il riscaldamento (EPi), per l'acqua calda sanitaria (EPacs), per la climatizzazione estiva (EPe) e per l'illuminazione (EPill). L'ammontare complessivo dei consumi (EPgl) è dato dalla somma dei 4 termini:

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

Nota: la sigla EP sta per Energia Primaria mentre i pedici gl, i, acs, e,  ill indicano rispettivamente globale, invernale, acqua calda sanitaria, estiva e illuminazione. EP potrebbe anche essere letto come Prestazione Energetica!

La legislazione e le norme tecniche di riferimento per la Certificazione Energetica sono in forte evoluzione ed al momento ancora incomplete. In questa fase nella determinazione dell'indice di prestazione energetica globale (EPgl) si considerano solo la climatizzazione invernale (EPi) e la preparazione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) mentre per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione solo qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio. La metodologia verrà integrata con futuri atti legislativi.

La precedente espressione diventa dunque:

EPgl = EPi + EPacs


Queste informazioni sono rappresentate anche graficamente con una simbologia analoga a quella utilizzata per gli elettrodomestici con le Classi Energetiche A+, A, B, C, D, e G, dal migliore al peggiore. La Classe Energetica può essere relativa alla prestazione energetica globale (EPgl) oppure alle singole componenti come nello schema sottostante dove la Classe Energetica si riferisce al riscaldamento invernale.

Classe Energetica

In questo modo è immediata la comprensione dei consumi dell'edificio e, dal momento che la metodologia di calcolo è la medesima su tutto il territorio italiano, permette il confronto tra edifici diversi.

I consumi (EP) sono espressi in kWh per metro quadrato per anno [kWh / m2 a ]. Un edificio in Classe Energetica A con EPi = 25 necessita molta meno energia rispetto ad un edificio in Classe Energetica G con EPi = 175 e di conseguenza richiede anche minori costi di gestione.

Confrontando ad esempio due appartamenti di medesime dimensioni (ad esempio di 75 metri quadrati) con caldaia a GPL per riscaldamento, il primo in Classe A con EPi = 25 ed il secondo in Classe G con EPi = 175 possiamo valutare il consumo annuo di GPL dei due edifici moltiplicando i rispettivi valori di EPi per la superficie. Risultano 2625 kWh/a per l'edificio in Classe A e 13125 kWh/a per quello in Classe G. Se si considera che il costo del GPL è di circa 0,15 euro/kWh risulta una spesa annua di 394 euro e di 1969 euro rispettivamente per l'appartamento in Classe A e quello in Classe G.

In Toscana l'ACE è obbligatorio a partire dal 18 marzo 2010. Al momento non è ancora stato definito un modello regionale per l'ACE e per la compilazione vanno utilizzati i modelli di ACE allegati al DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

certificazione energetica
certificazione energetica
certificazione energetica
certificazione energetica

Le informazioni contenute nell'ACE concorrono nel valutare la qualità di un edificio e quindi il suo valore. Naturalmente, per un edificio vi sono altri elementi da tenere in considerazione che determinano confort e vivibilità come la disposizione degli spazi, gli impianti, etc ma sicuramente visto i costi dell'energia ed i problemi di sostenibilità ambientali la prestazione energetica è un parametro che sarà sempre più importante.

Per quali edifici è obbligatorio l'ACE
L'ACE in Toscana è obbligatorio per le seguenti tipologie di edifici ed interventi:
  • Gli edifici di nuova costruzione;
  • Gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
  • Gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
  • Gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari)
  • Gli immobili oggetto di contratto di locazione.
Sono invece esclusi le seguenti tipologie di immobili:
  • i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 
  • i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni; 
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
  • gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
  • gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).
Validità dell'ACE
L'ACE ha una validità temporale massima di dieci anni. La validità è tuttavia subordinata all'adempimento della manutenzione e dei controlli prescritti dalla legge per preservare l'efficienza degli impianti.


Post più popolari