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lunedì 20 ottobre 2014

Attestato di Prestazione Energetica (APE), come inserire gli interventi migliorativi con Docet PRO 2010

Il software DocetPRO 2010 (disponibile sulla piattaforma XClima), prevede una apposita sezione per l'inserimento degli interventi di riqualificazione energetica consigliati che, personalmente, trovo piuttosto macchinosa. Vediamo come procedere.

A - Per prima cosa bisogna inserire tutti i dati relativi all'unità immobiliare in esame in modo da calcolare le prestazione energetiche dell'unità immobiliare, Una volta inseriti i dati, sarà quindi necessario cliccare su calcola progetto e poi su stampa certificato. L'APE non sarà ancora quella definitiva perché mancano. per l'appunto, le raccomandazioni. Per comodità chiamiamo il file su cui state lavorando con il nome PIPPO.

B - Ora fate una copia di questo file che chiamerete PIPPO 1. Su questo file modificate i dati opportunamente per tener conto del primo intervento migliorativo ipotizzato. Questo potrà essere la sostituzione della caldaia con una più performante, l'isolamento del solaio, la sostituzione degli infissi, etc. A questo punto cliccate su calcola progetto e come risultato dovreste ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche.

C - Tornate ora sul file PIPPO ed aprite il modulo costi/benefici. Aprite la scheda relativa al Primo Intervento migliorativo ed inserite nella sotto-scheda costi i dati richiesti (descrizione, costo dell'intervento, costo del combustibile).

Nella sotto-scheda Analisi Intervento inserite i valori che trovate al modulo Energia Primaria del file PIPPO 1. Ricordatevi di inserire anche la classe energetica raggiungibile grazie all'intervento.


D - Procedendo in maniere analoga, quindi creandovi il file PIPPO 2, PIPPO 3, etc, inserite gli eventuali ulteriori interventi

E - Per concludere la procedura dovete creare un'ulteriore file (chiamiamolo PIPPO 4) dove inserirete tutti gli interventi migliorativi. I valori così ottenuti per l'Energia Primaria dovranno essere inseriti nella scheda Intervento Globale.



F - A questo punto dal file PIPPO potete stampare l'APE definitiva che finalmente riporterà anche le raccomandazioni. Ciascun intervento, come vedete dalla tabella sottostate, è corredato dal valore di prestazione energetica globale (EPgl) e classe energetica raggiungibili e dagli anni necessari per il ritorno economico.


Giusto per evitare osservazioni inutili, il secondo intervento di tabella, ha un tempo di ritorno economico superiore ai 10 anni. Il tempo di ritorno dovrebbe, in genere, essere inferiore ai 10 anni, ma qui si tratta solo di un esempio utilizzato per comprendere la procedura di inserimento degli interventi migliorativi nel software DocetPRO 2010 di XClima.

lunedì 2 gennaio 2012

Indice di prestazione energetica obbligatorio su tutti gli annunci immobiliari

Il nuovo anno, per quanto concerne la compravendita degli edifici, ha portato un'importante novità. Si tratta dell'obbligo, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, di indicare l'indice di prestazione energetica EP su tutti gli annunci commerciali di vendita. Tale novità riguarda principalmente le agenzie immobiliari e naturalmente i proprietari che desiderano mettere in vendita i propri immobili.

L'obbligo è sancito dal Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 che all'Articolo 13 stabilisce che: Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.


Vediamo di capire meglio cosa comporta questa novità con speciale riferimento al mercato immobiliare in Toscana.

Sin'ora l'obbligatorietà di fornire l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) riguardava solo l'atto di compravendita o locazione. Tuttavia la Regione Toscana aveva optato per una introduzione soft della Certificazione Energetica, concedendo la possibilità di indicare sul contratto, qualora l'edificio fosse sprovvisto di ACE , "edificio in Classe G con pessime caratteristiche energetiche". Una scappatoia alla quale in molti hanno fatto ricorso.

Ora, per gli edifici offerti in vendita (per quelli offerti in locazione non cambia nulla!) la situazione cambia profondamente. L'indice di prestazione energetica, infatti, può essere ricavato solo mediante una Certificazione Energetica eseguita da un professionista abilitato. Non sarà più possibile, quindi, ricorrere all'autocertificazione indicando "edificio in Classe G ...". 

Ma cosa s'intende per indice di prestazione energetica? Per indice di prestazione energetica di un edificio s'intende quello globale (EPgl) che è la somma di 4 termini:

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

I 4 termini tengono conto rispettivamente di:
EPi - indice di prestazione energetica per il riscaldamento
EPacs - indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria
EPe - indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
EPill - indice di prestazione energeticae per l'illuminazione

Tuttavia, ad oggi, l'indice di prestazione energetica globale (EPgl) considera solo la climatizzazione invernale (EPi) e la preparazione dell’acqua calda sanitaria (EPacs). La metodologia verrà integrata con futuri atti legislativi. Per evitare fraintendimenti, a mio parere, converrebbe indicare negli annunci con precisione quali termini sono inclusi nell'indice.

Redigere un ACE comporta naturalmente dei costi. Per una certificazione eseguita con professionalità i costi partono dai 300 euro ed aumentano con le dimensioni e la complessità dell'edificio. Tali oneri saranno a carico dell'acquirente o del venditore.

Al momento, in Toscana, non sono previste sanzioni per la mancata indicazione delle prestazioni energetiche negli annunci commerciali ma è probabile che vengano introdotte prossimamente in analogia a quanto già fatto dalla Regione Lombardia. Per le agenzie immobiliare una maggiore attenzione alle prestazioni energetiche degli immobili offerti potrebbe divenire presto un elemento distintivo.



martedì 22 novembre 2011

Classe Energetica degli edifici, un'invariante in Classe G

La Certificazione Energetica nata come iniziativa comunitaria per valutare e contenere i consumi energetici degli edifici rappresenta una ghiotta opportunità di lavoro per i professionisti (architetti ed ingegneri), una gatta da pelare per costruttori e proprietari ed una grossa incognita per gli acquirenti ed affittuari.

Le agenzie immobiliari, crocevia della maggior parte delle transizioni immobiliari, osservano gli eventi in bilico tra sentimenti opposti. Da un lato (i più) percepiscono la Certificazione Energetica come un onere che deprime ulteriormente il già depresso mercato della compravendita e della locazione, dall'altro (i meno) ritengono che la Classe Energetica possa aggiungersi agli altri parametri più tradizionali (dimensione, organizzazione degli spazi, servizi, vicinato, etc) per meglio guidare le scelte degli acquirenti ed affittuari.

Lasciando perdere le nuove o recenti costruzioni che rappresentano, per quantità, una frazione poco significativa del parco immobiliare italiano, il boccone più consistente è costituito dall'esistente.

E' opinione comune, probabilmente suffragata da dati (e per la mia esperienza confermo), che il patrimonio edilizio italiano, dal punto di vista delle prestazioni energetiche, sia pessimo e ricada con poche eccezioni in Classe G. Questo stato delle cose rappresenta per il paese una buona opportunità per conseguire dei facili miglioramenti in tema di sostenibilità perché c'è un'enorme spazio di miglioramento. Con l'obbligo della Certificazione Energetica si voleva cogliere questa opportunità. Si riteneva che, al pari di quanto avvenuto per gli elettrodomestici con l'introduzione dell'etichetta di efficienza energetica, l'ACE portasse i consumatori a prediligere le Classi Energetiche superiori ed i proprietari all'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica per poter riproporre gli immobili con maggiore appeal sul mercato (un circolo virtuoso).

Niente di tutto questo. Al momento la Classe Energetica anziché assumere il ruolo di elemento distintivo e miccia di un nuovo dinamismo del mercato è considerata un invariante. L'escamotage di poter assegnare in Classe G gli immobili oggetto di compravendita o locazione ha di fatto reso del tutto facoltativa la Certificazione Energetica e inesistente la diversificazione degli edifici sulla base della Classe Energetica.

In  futuro però, le cose potrebbero cambiare...

martedì 18 gennaio 2011

Certificazione Energetica dal punto di vista dell'acquirente o dell'affittuario

Giovedì della scorsa settimana, un cliente, mi ha commissionato l'Attestato di Certificazione Energetica per un appartamento all'ultimo piano di un edificio anni '60 nel centro di Pisa. L'appartamento, di circa 65 m2, al quarto piano senza ascensore era tutt'altro che di pregio: finiture scadenti, impianti non a norma e prestazioni energetiche pessime. Le pareti esterne avevano spessori dai 22 ai 28 cm ed un sottile solaio separava l'appartamento dalla copertura non isolata.
Dopo aver recuperato i dati necessari ho abbozzato un calcolo per la Certificazione Energetica per verificare in modo approssimativo la classe energetica.
Come si può vedere risultava in Classe Energetica G e ben lontano dalla Classe F. Ma questo già lo intuivo ed un'analisi più accurata non avrebbe modificato apprezzabilmente la situazione.

Ho suggerito, pertanto, al cliente di limitarsi a scrivere nel contratto di compravendita che ... le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della compravendita, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni ...


In questi casi, rilasciare l'ACE giusto per incassare il compenso, non mi sembra eticamente professionale.
Ho voluto privilegiare il cliente risparmiandogli quei 400 euro ed ho perso una giornata di lavoro. Poco male! Se avrà mai nuovamente bisogno è probabile che si rivolgerà a me.

Ora però voglio mettermi dalla parte del futuro proprietario dell'immobile. Certamente leggendo il contratto apprenderà che l'appartamento è in classe energetica G. Succede spesso perché il parco edilizio italiano è prevalentemente in classe energetica G, con prestazioni energetiche pessime. Gli edifici in classi superiori sono rari, si salvano i più recenti, e quelli in classe A sono delle mosche bianche.

L'acquirente o l'affittuario si troveranno nella maggior parte dei casi a scegliere tra edifici tutti in classe G e sprovvisti di ACE. La prestazione energetica, pertanto, non concorrerà nella valutazione dell'immobile e la scelta si baserà su altri criteri come, in fondo, è sempre avvenuto sin'ora.

Dal punto di vista dell'acquirente o dell'affittuario trovo, invece, fondamentale richiedere l'ACE dell'immobile e non accontentarsi della dicitura ... edificio classificato automaticamente in classe G... riportata nel contratto. Infatti tra edifici in classe G possono esserci differenze enormi che incidono sul comfort abitativo, sui consumi energetici e quindi sulle spese di conduzione.

Prendiamo, ad esempio il seguente caso. Due edifici in classe G entrambe di 120 m2; il primo con prestazione energetica globale EPgl = 125 kWh/m2 anno; il secondo con EPgl = 350 kWh/m2 anno.
Nel primo caso ipotizzando un utilizzo standard vi saranno dei costi di gestione di circa 2250 euro/anno mentre nel secondo i costi di gestione saranno di 6300 euro/anno. Una bella differenza!
Il primo appartamento, inoltre, risulterà più confortevole e quindi risulterà una migliore scelta sia nel caso di acquisto che di locazione.

sabato 15 gennaio 2011

Certificazione Energetica in caso di compravendita e locazione

L'Attestato di Certificazione Energetica in Toscana, oltre che per le nuove costruzioni e ristrutturazioni e obbligatorio anche in caso di trasferimento a titolo oneroso o di locazione dell'immobile. In questi casi, tuttavia, in mancanza dell'Attestato di Certificazione Energetica, l'immobile viene automaticamente classificato in classe G (pessima Classe Energetica) senza incorrere in sanzioni amministrative. In sostanza in caso di compravendita e locazione l'ACE è semplicemente facoltativo e non obbligatorio.

In termini pratici ciò significa che nel caso di compravendita e locazione di immobili di scarso valore e pessime prestazioni energetiche, ponendosi dalla parte del proprietario, non conviene fare la Certificazione Energetica perché risulterebbero comunque in classe G. Sarebbe una spesa del tutto inutile!

La regione Toscana in questi casi suggerisce di inserire nel testo del contratto la seguente dicitura:

le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della compravendita, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni.

Diverso è il discorso per gli immobili di pregio (buona costruzione e buone caratteristiche energetiche) per i quali a mio avviso, pur restando una scelta facoltativa, conviene fare la Certificazione Energetica perché, le informazioni contenute nell'ACE attesteranno le buone caratteristiche energetiche degli immobili incrementandone il valore commerciale. Infatti, in analogia a quanto avviene con la scelta degli elettrodomestici, per i quali vengono preferiti quelli in classe A, anche per gli immobili il mercato tenderà a premiare gli edifici con buone prestazioni energetiche che garantiscono comfort abitativo, bassi consumi e quindi minori spese di gestione.


lunedì 20 dicembre 2010

Certificazione energetica per edifici privi di impianto di climatizzazione

Alcuni edifici sono privi di impianto di climatizzazione. A volte si tratta di case di vacanza utilizzate solo nelle stagioni più miti o di abitazioni in zone climatiche favorevoli come accade al sud Italia. Ma non sono rari gli appartamenti privi di impianto di climatizzazione anche in altre zone meno temperate.
Come si procede allora in questi casi al calcolo dell'indice di prestazioni energetiche (EPi) per il rilascio dell'ACE dal momento che l'EPi tiene conto del rendimento globale dell'impianto di climatizzazione? 

Innanzitutto è necessario determinare se l'edificio in questione è privo di impianto termico. Per la definizione di impianto termico le Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009) rimandano al comma 14 dell'allegato A del Dlgs 19 agosto 2005 N 192. In realtà la definizione è riportata al comma 12!

Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio delle singole unità immobiliari è maggiore o uguale a 15kW.
Ciò significa che un'abitazione che per il riscaldamento utilizza una stufa a legna o una cucina economica (ad esempio con potenza di circa 6 kW) per le zone living (cucina soggiorno) e magari un termoventilatore elettrico (potenza di circa 2 kW) per il bagno è considerata priva di impianto di climatizzazione.

In questi casi per il calcolo della prestazione energetica si procede nel seguente modo.

Si calcola dapprima l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio EPi,inv.
Se EPi,inv espresso in kWh/m2 anno è maggiore del valore limite (definiti in funzione della zona climatica).
si presuppone che le condizioni standard di confort siano ottenute mediante l'impiego di apparecchi elettrici. L'energia elettrica per generare il calore necessario è maggiorata mediante un fattore di conversione per tenere conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.

... il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.

Sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas non c'è traccia di questo fattore di conversione (almeno io non sono riuscito a trovare nulla) tuttavia sul Dlgs 311 del 2006, nell'Allegato A al comma 32 viene riportato che ... Ai fini della conversione di energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 9MJ = 1 kWhe... o se preferite 2,5 kWh (termici) = 1 kWh (elettrici)

Ciò significa che EPi = 2,5 EPi,inv.

Se invece EPi,inv è inferiore o uguale al valore limite si presume un rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo.
ƞg = 75 + 3 Log Pn

Per l’applicazione della predetta formula, in luogo della potenza utile nominale (Pn) del generatore si utilizza la potenza richiesta dall'edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale).


Ed in questo caso EPi = EPi,inv / ƞg

Quanto detto vale per tutti gli edifici ad esclusione di quelli industriali (categoria E.8) per i quali si ragiona in modo analogo salvo il fatto di calcolare l'indice di prestazione energetica in kWh / m3 anno ed utilizzando la seguente tabella per i valori limite di EPi,inv.

martedì 14 dicembre 2010

XClima, i primi seminari online su DOCET PRO 2010

Oggi sulla piattaforma XClima vi sono alcune novità. Intanto nell'ambiente di lavoro è comparsa una nuova icona: seminari online.
XClima Docet pro certificazione energetica
Cliccando sull'icona si apre una finestra dove sono elencanti i prossimi seminari online. Alcuni sono disponibili solo per gli abbonati ma tanti sono fruibili anche dagli iscritti.
XClima Docet pro certificazione energetica seminari online

Per partecipare ai seminari è necessario prenotarsi cliccando l'apposita icona riportata a destra di ogni corso.
Gli argomenti trattati riguardano la piattaforma XClime ed il software DOCET PRO 2010 per la certificazione energetica.
Una volta selezionati gli argomenti di proprio interesse bisognerà attendere l'email che, con anticipo, avviserà dell'erogazione del seminario e fornirà le indicazioni per accedere al corso.

domenica 12 dicembre 2010

Iter per la certificazione energetica in Toscana

Come riportavo in un precedente post la certificazione energetica in Toscana è obbligatoria dal 18 Marzo 2010 per le seguenti categorie di edifici ed interventi:
  1. Gli edifici di nuova costruzione;
  2. Gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
  3. Gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
  4. Gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari)
  5. Gli immobili oggetto di contratto di locazione.Per quanto riguarda l'iter da seguire per la certificazione energetica si procede in modo differente a seconda della tipologia di intervento 
In funzione della tipologia di edificio/intervento, vi sono iter differenti per la certificazione energetica ed in attesa che venga reso disponibile il servizio informativo regionale SIR la certificazione energetica viene trasmessa in forma cartacea o in formato file.

CASO A - EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
  1. A seguito del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) il committente incarica il certificatore energetico per l'elaborazione dell'ACE.
  2. L'anagrafica del certificatore energetico viene riportata sulla comunicazione di inizio lavori da presentare al Comune.
  3. Il certificatore energetico acquisisce il progetto completo dell'opera edilizia ed è informato sulle fasi costruttive per consentire al certificatore eventuali ispezioni/collaudi in corso d'opera.
  4. Il certificatore elabora è compila l'ACE e ne trasmette copia al committente.
  5. Entro 15 giorni dalla consegna al committente copia dell'ACE va trasmesso alla regione
  6. Con la comunicazione di fine lavori viene anche trasmessa copia dell'ACE al Comune.
  7. L'ACE deve essere menzionato nell'eventuale certificato di Abitabilità/Agibilità.

CASO B - EDIFICI ESISTENTI

  1. Il committente incarica il certificatore energetico per l'elaborazione dell'ACE.
  2. Il certificatore energetico reperisce il progetto dell'edificio, la relazione tecnica (L10/91) ed altra documentazione eventualmente disponibile ed effettua le verifiche ed ispezioni necessarie
  3. Il certificatore elabora è compila l'ACE e ne trasmette copia al committente.
  4. Entro 15 giorni dalla consegna al committente copia dell'ACE va trasmesso alla regione
  5. L'ACE deve essere menzionato nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione.
Nota: Nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti o edifici produttivi questo va trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e non al Comune.

Mentre la trasmissione dell'ACE al committente ed al Comune avviene in forma cartacea (con firma e timbro in originale) la trasmissione dell'ACE alla regione può essere effettuata come descritto di seguito.

COME TRASMETTERE COPIA DELL'ACE ALLA REGIONE

La copia dell'ACE deve essere inviata come file alla casella di posta elettronica

certificazione-energetica@regione.toscana.it

Il certificato dovrà essere costituito da un unico file (ad esempio in formato PDF) nominato con una stringa contenente le seguenti informazioni:
  • data di invio del certificato (anno, mese, giorno)
  • partita iva del certificatore o codice fiscale
  • numero progressivo del certificato (ad esempio 001 per il primo ACE)

 La stringa sarà quindi così composta:

AAAA_MM_GG-PARTITA IVA o CODICE FISCALE-NUMERO PROGRESSIVO


  • Il file in questione dovrà essere completo di firma digitale del professionista che ha emesso l'ACE
  • Per coloro che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili l’identificazione chiara dell’immobile interessato nonché la firma e il timbro professionale dei professionisti
  • Nel caso ultimo di impossibilità ad una trasmissione in formato digitale, copia cartacea firmata del certificato, completo di timbro professionale potrà essere inoltrata per posta all'indirizzo:

Regione Toscana
Direzione Generale Politiche territoriali e ambientali
Settore Miniere e energia
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze



domenica 5 dicembre 2010

DOCET PRO 2010 software per la certificazione energetica


Per i professionisti che come me si occupano di termotecnica e quindi anche di certificazioni energetiche trovo molto interessante il nuovo software DOCET PRO 2010 disponibile sulla piattaforma XClima.

DOCET PRO 2010 può essere utilizzato per la certificazione energetica (ACE) di tutti gli edifici (residenziali e non residenziali) di nuova costruzione ed esistenti. Si presta naturalmente alla valutazione di progetto ed alla elaborazione degli attestati di qualificazione energetica (AQE).

Il modello di calcolo è sviluppato in conformità con le linee guida nazionali (DM 26 giugno 2009) e le norme UNI TS 11300.

DOCET PRO 2010 presenta numerosi punti di forza.

  • Innanzitutto è un software web-based che non richiede alcuna installazione ma semplicemente una connessione ad internet decente. Si potrà quindi operare da un qualsiasi computer in rete. Per la stessa ragione non sarà necessaria l'installazione di eventuali aggiornamenti derivanti da migliorie del software o da adeguamenti a future normative. 
  • E' un software gratuito. Per utilizzarlo è sufficiente iscriversi. Per chi sceglie di abbonarsi, invece, sono disponibili ulteriori funzionalità e la possibilità di partecipare a corsi di formazione online. L'abbonamento annuale ha un costo di 120 euro.
  • La disponibilità di un software valido a livello nazionale consente di uniformare il processo di certificazione energetica fornendo risultati più omogenei e facilmente confrontabili. Personalmente avrei apprezzato una normativa ed un software di riferimento a livello europeo ma questo, forse, è chiedere troppo!
DOCET PRO 2010 ha inoltre una interfaccia semplice ed intuitiva e manuali tecnici ed utente online. Sulla piattaforma sono inoltre disponibili un database materiali (Matix) personalizzabile, un software per creare una propria libreria di componenti opachi (Stratix) e per calcolarne la stratigrafia ed un file manager per la gestione dei file.


L'iniziativa della piattaforma XClima è frutto della collaborazione tra ITC-CRN (Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l'Agenzia CasaClima.

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensate.

martedì 30 novembre 2010

La Certificazione Energetica in Toscana

Attestato di Certificazione Energetica - ACE
L'ACE è un documento che caratterizza un edificio dal punto di vista energetico. Fornisce informazioni sul fabbisogno di energia per il riscaldamento (EPi), per l'acqua calda sanitaria (EPacs), per la climatizzazione estiva (EPe) e per l'illuminazione (EPill). L'ammontare complessivo dei consumi (EPgl) è dato dalla somma dei 4 termini:

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill

Nota: la sigla EP sta per Energia Primaria mentre i pedici gli, acs, e,  ill indicano rispettivamente globaleinvernale, acqua calda sanitaria, estiva e illuminazione. EP potrebbe anche essere letto come Prestazione Energetica!

La legislazione e le norme tecniche di riferimento per la Certificazione Energetica sono in forte evoluzione ed al momento ancora incomplete. In questa fase nella determinazione dell'indice di prestazione energetica globale (EPgl) si considerano solo la climatizzazione invernale (EPi) e la preparazione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) mentre per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione solo qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio. La metodologia verrà integrata con futuri atti legislativi.

La precedente espressione diventa dunque:

EPgl = EPi + EPacs


Queste informazioni sono rappresentate anche graficamente con una simbologia analoga a quella utilizzata per gli elettrodomestici con le Classi Energetiche A+, A, B, C, D, e G, dal migliore al peggiore. La Classe Energetica può essere relativa alla prestazione energetica globale (EPgl) oppure alle singole componenti come nello schema sottostante dove la Classe Energetica si riferisce al riscaldamento invernale.

Classe Energetica

In questo modo è immediata la comprensione dei consumi dell'edificio e, dal momento che la metodologia di calcolo è la medesima su tutto il territorio italiano, permette il confronto tra edifici diversi.

I consumi (EP) sono espressi in kWh per metro quadrato per anno [kWh / m2 a ]. Un edificio in Classe Energetica A con EPi = 25 necessita molta meno energia rispetto ad un edificio in Classe Energetica G con EPi = 175 e di conseguenza richiede anche minori costi di gestione.

Confrontando ad esempio due appartamenti di medesime dimensioni (ad esempio di 75 metri quadrati) con caldaia a GPL per riscaldamento, il primo in Classe A con EPi = 25 ed il secondo in Classe G con EPi = 175 possiamo valutare il consumo annuo di GPL dei due edifici moltiplicando i rispettivi valori di EPi per la superficie. Risultano 2625 kWh/a per l'edificio in Classe A e 13125 kWh/a per quello in Classe G. Se si considera che il costo del GPL è di circa 0,15 euro/kWh risulta una spesa annua di 394 euro e di 1969 euro rispettivamente per l'appartamento in Classe A e quello in Classe G.

In Toscana l'ACE è obbligatorio a partire dal 18 marzo 2010. Al momento non è ancora stato definito un modello regionale per l'ACE e per la compilazione vanno utilizzati i modelli di ACE allegati al DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

certificazione energetica
certificazione energetica
certificazione energetica
certificazione energetica

Le informazioni contenute nell'ACE concorrono nel valutare la qualità di un edificio e quindi il suo valore. Naturalmente, per un edificio vi sono altri elementi da tenere in considerazione che determinano confort e vivibilità come la disposizione degli spazi, gli impianti, etc ma sicuramente visto i costi dell'energia ed i problemi di sostenibilità ambientali la prestazione energetica è un parametro che sarà sempre più importante.

Per quali edifici è obbligatorio l'ACE
L'ACE in Toscana è obbligatorio per le seguenti tipologie di edifici ed interventi:
  • Gli edifici di nuova costruzione;
  • Gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
  • Gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
  • Gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari)
  • Gli immobili oggetto di contratto di locazione.
Sono invece esclusi le seguenti tipologie di immobili:
  • i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 
  • i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni; 
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
  • gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
  • gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).
Validità dell'ACE
L'ACE ha una validità temporale massima di dieci anni. La validità è tuttavia subordinata all'adempimento della manutenzione e dei controlli prescritti dalla legge per preservare l'efficienza degli impianti.


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