Una delle pratiche più diffuse in agricoltura è quella di bruciare i residui di potatura.
Vigneti, frutteti e soprattutto uliveti vengono potati annualmente e specialmente per quest'ultimi ci si trova a dover gestire una enorme massa di fronde. Disfarsi della potatura è abbastanza laborioso ma necessario e si può procedere in vari modi.
Naturalmente qualcuno preferisce fresare il terreno piuttosto che lasciarlo inerbito ma a prescindere dalla modalità di lavorazione il problema di bruciare la potatura è una esigenza per tutti ed ogni Comune ha le sue regole che conviene consultare anche per non incorrere in eventuali sanzioni. Per coloro che vivono in Toscana nella zona dell'Alta Valdera riporto di seguito il regolamento in vigore ad oggi per quest'area.
ACCENSIONE FUOCHI
Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi
Azioni a rischio d´incendio (art.58 D.P.G. Reg. Toscana 48/R/2003)
Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l´innesco di incendi boschivi:
1. L´accensione di fuochi e carbonaie;
2. L´abbrucciamento di residui vegetali;
3. L´uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono produrre scintille o faville;
4. L´accumulo o lo stoccaggio all´aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
Aree soggette alle norme di prevenzione degli incendi boschivi (art.59)
Le seguenti aree sono soggette alle norme di prevenzione degli incendi boschivi relative alle azioni elencate in precedenza:
• I Boschi e le aree assimilate ;
• Gli impianti di arboricoltura da legno ;
• Le fasce di terreno contigue alle sopra indicate aree rispettivamente di larghezza 50 e 200 metri a seconda del periodo: nel primo caso se il periodo non è definito a rischio d´incendio, nel secondo se invece si rientra in tale periodo .
In tali aree è vietato compiere le azioni a rischio d´incendio al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti o negli atti di autorizzazione. In tali zone è altresì vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.
Nelle stesse aree l´accensione dei fuochi è invece consentita:
a)Nei periodi non a rischio d´incendio, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;
b) Per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.
Per l´accensione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• Utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
• Adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;
• Costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell´abbandono del luogo, dell´avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.
In tali aree l´accensione di carbonaie è consentita purché vengano adottate le necessarie norme di prevenzione al fine di evitare l´incontrollato propagarsi del fuoco alla vegetazione con rischio di sviluppo di incendi.
E´ comunque sempre consentita l´accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l´incendio mediante la tecnica del controfuoco.
Aree attrezzate per l´accensione di fuochi (art.64)
Si definiscono tali le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all´accensione e contenimento del fuoco.
La realizzazione e l´uso delle suddette aree attrezzate nelle aree soggette alle norme di prevenzione degli incendi boschivi è soggetta ad autorizzazione della Provincia (o della Comunità Montana), nella quale possono essere inserite particolari prescrizioni e limitazioni in merito alla loro utilizzazione.
Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d´uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione. Per le aree già esistenti, spetta alla Provincia (o alla C.M.) la prescrizione di eventuale adeguamento delle opere.
Abbrucciamento di residui vegetali (art.66)
Nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi l´abbrucciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione della Provincia (o della C.M.). Tale abbrucciamento è vietato nei periodi definiti a rischio (dal 01/07 al 31/08 di ogni anno). In deroga a tale disposizione, nei castagneti da frutto è consentito l´abbrucciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione indicate successivamente ed a condizione che nei periodi a rischio, l´abbrucciamento sia effettuato immediatamente dopo l´alba ed entro le ore nove del mattino.
Tali tipologie di abbrucciamento possono essere attuate solo a condizione del rispetto di tali prescrizioni:
• L´abbrucciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
• Il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbrucciamenti diffusi, quali l´abbrucciamento delle stoppie e quelli della vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
• Le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l´avvenuto spegnimento di tizzoni e braci;
• L´abbrucciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso.
Nelle zone poste al di fuori delle norme di prevenzione incendi le operazioni di abbrucciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:
a) L´abbrucciamento deve essere tenuto sotto costante controllo , abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b)L´abbrucciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
c)Nei periodi definiti a rischio l´abbrucciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l´alba e terminato entro le dieci del mattino;
d)Nel caso di abbrucciamento di stoppie di cereali o di altro abbrucciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d´isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado d´isolare l´area oggetto dell´abbrucciamento.
La Provincia (o la C.M.) può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell´esecuzione degli abbrucciamenti nei periodi a rischio ed in tali periodi può altresì vietare ogni forma di abbrucciamento di residui vegetali qualora si verifichino particolari situazioni di pericolosità di incendi boschivi.
Nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi l´uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio, purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l´innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. L´uso di tali apparecchi, strumenti ed attrezzature, è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini, nonché nella pertinenza dei fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l´innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
Nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi è inoltre consentito:
1.Nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli l´accumulo all´aperto dei materiali vegetali derivanti dalla sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;
2. Nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l´accumulo all´aperto dei materiali di risulta da tagli boschivi e da altre operazioni colturali;
3.Nei terreni di qualunque destinazione, l´accumulo all´aperto del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali poste sui terreni stessi nonché del legname;
4.Nei terreni boscati, lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno 5 metri ripulita dalla vegetazione.
Deroghe a tali divieti possono essere autorizzate, anche nei periodi a rischio, dalla Provincia (o C.M.) per esigenza motivate ed in particolare nei seguenti casi:
• Esecuzione di lavori pubblici o privati;
• Manifestazioni che prevedano l´uso di fuochi anche pirotecnici;
• Attività in campeggi anche temporanei.
Aspetto Sanzionatorio Amministrativo
Ogni violazione del regolamento forestale in materia di incendi, in relazione alle azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l´innesco di incendio, ai divieti, alle prescrizioni e le precauzioni da adottare, nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi nei periodi ad alto rischio (01/07 - 31/08 o altro periodo individuato dalla Provincia o C.M.) e nelle aree con rischio particolarmente elevato (dove, però non sono compresi i territori di nostra competenza) è punita con la sanzione amministrativa da € 1.033,00 a € 5.000,00. Ogni altra violazione alle norme del Regolamento Forestale sono punite con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. In entrambi i casi i proventi contravvenzionali spettano alla Provincia.
Aspetto Sanzionatorio Penale (Estratto Codice Penale)
Art. 423. Incendio. - Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La Disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica
(Arresto Obbligatorio in flagranza di reato; consentito il fermo di indiziato di delitto)
Art.423 bis. Incendio boschivo. - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l´incendio di cui al primo coma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall´incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall´incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all´ambiente.
(Arresto obbligatorio in flagranza di reato; consentito il fermo di indiziato di delitto nell´ipotesi di cui al comma I
Disposizioni speciali in vigore nei Comuni di Terricciola e Palaia (norma estratta dai rispettivi Regolamenti di Polizia Rurale).
Art. 24
Accensione fuochi
1. È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall´abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
2.Il fuoco deve comunque essere acceso con l´adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
3.Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.
4.È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura.
5.È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
6.È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
7.È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell´anno.
8.Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal C.P.
SANZIONI (art.42 dei rispettivi Regolamenti)
Per quanto riguarda il Comune di Terricciola le violazioni di tali norme sono punite con la sanzione amministrativa da € 77,00 ad € 516,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 154,00), mentre nel Comune di Palaia le sanzioni si presentano più elevate in quanto il minimo edittale è previsto in € 103,00 (ed il massimo in 516,00), con pagamento in misura ridotta pari ad € 206,00.
Vigneti, frutteti e soprattutto uliveti vengono potati annualmente e specialmente per quest'ultimi ci si trova a dover gestire una enorme massa di fronde. Disfarsi della potatura è abbastanza laborioso ma necessario e si può procedere in vari modi.
- Pulire sul posto le parti legnose di dimensioni maggiori (con sezioni di almeno 4 cm di diametro) che saranno utilizzate come legna da ardere l'inverno successivo. In alcuni casi conviene tagliare subito il legname in modo che sia di dimensioni adatte alla vostra stufa a legna o caminetto anche perché, con la stagionatura il legno si indurisce e la stessa operazione vi richiederà più fatica.
- Le parti di dimensione minore potranno essere bruciate. Specie con i residui di potatura degli olivi, una volta innescato il fuoco, magari con l'aiuto di un pò di carta di giornale, è facile alimentarlo aggiungendo gradualmente altre fronde anche se la potatura ed il fogliame sono freschi. Il mio consiglio è comunque di aspettare un paio di settimane in modo da produrre meno fumo.
- Sul terreno rimarranno ugualmente residui di potatura con poche parti legnose e che non siete riusciti ad ammucchiare e bruciare. Queste verranno triturata in tarda primavera, insieme all'erba, passando il trinciastocchi e costituiranno un buon apporto di materia organica per l'uliveto.
- Per chi ha la fortuna di possedere un forno a legna consiglio di utilizzare parte della potatura per preparare le fascine che vi serviranno per accendere ed alimentare il forno a legna.
Naturalmente qualcuno preferisce fresare il terreno piuttosto che lasciarlo inerbito ma a prescindere dalla modalità di lavorazione il problema di bruciare la potatura è una esigenza per tutti ed ogni Comune ha le sue regole che conviene consultare anche per non incorrere in eventuali sanzioni. Per coloro che vivono in Toscana nella zona dell'Alta Valdera riporto di seguito il regolamento in vigore ad oggi per quest'area.
ACCENSIONE FUOCHI
Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi
Azioni a rischio d´incendio (art.58 D.P.G. Reg. Toscana 48/R/2003)
Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l´innesco di incendi boschivi:
1. L´accensione di fuochi e carbonaie;
2. L´abbrucciamento di residui vegetali;
3. L´uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possono produrre scintille o faville;
4. L´accumulo o lo stoccaggio all´aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
Aree soggette alle norme di prevenzione degli incendi boschivi (art.59)
Le seguenti aree sono soggette alle norme di prevenzione degli incendi boschivi relative alle azioni elencate in precedenza:
• I Boschi e le aree assimilate ;
• Gli impianti di arboricoltura da legno ;
• Le fasce di terreno contigue alle sopra indicate aree rispettivamente di larghezza 50 e 200 metri a seconda del periodo: nel primo caso se il periodo non è definito a rischio d´incendio, nel secondo se invece si rientra in tale periodo .
In tali aree è vietato compiere le azioni a rischio d´incendio al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti o negli atti di autorizzazione. In tali zone è altresì vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione.
Nelle stesse aree l´accensione dei fuochi è invece consentita:
a)Nei periodi non a rischio d´incendio, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;
b) Per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.
Per l´accensione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• Utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
• Adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;
• Costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell´abbandono del luogo, dell´avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.
In tali aree l´accensione di carbonaie è consentita purché vengano adottate le necessarie norme di prevenzione al fine di evitare l´incontrollato propagarsi del fuoco alla vegetazione con rischio di sviluppo di incendi.
E´ comunque sempre consentita l´accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere o contenere l´incendio mediante la tecnica del controfuoco.
Aree attrezzate per l´accensione di fuochi (art.64)
Si definiscono tali le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all´accensione e contenimento del fuoco.
La realizzazione e l´uso delle suddette aree attrezzate nelle aree soggette alle norme di prevenzione degli incendi boschivi è soggetta ad autorizzazione della Provincia (o della Comunità Montana), nella quale possono essere inserite particolari prescrizioni e limitazioni in merito alla loro utilizzazione.
Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d´uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione. Per le aree già esistenti, spetta alla Provincia (o alla C.M.) la prescrizione di eventuale adeguamento delle opere.
Abbrucciamento di residui vegetali (art.66)
Nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi l´abbrucciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione della Provincia (o della C.M.). Tale abbrucciamento è vietato nei periodi definiti a rischio (dal 01/07 al 31/08 di ogni anno). In deroga a tale disposizione, nei castagneti da frutto è consentito l´abbrucciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione indicate successivamente ed a condizione che nei periodi a rischio, l´abbrucciamento sia effettuato immediatamente dopo l´alba ed entro le ore nove del mattino.
Tali tipologie di abbrucciamento possono essere attuate solo a condizione del rispetto di tali prescrizioni:
• L´abbrucciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
• Il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbrucciamenti diffusi, quali l´abbrucciamento delle stoppie e quelli della vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
• Le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l´avvenuto spegnimento di tizzoni e braci;
• L´abbrucciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso.
Nelle zone poste al di fuori delle norme di prevenzione incendi le operazioni di abbrucciamento sono consentite adottando le necessarie cautele per evitare il propagarsi incontrollato del fuoco e, in particolare:
a) L´abbrucciamento deve essere tenuto sotto costante controllo , abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b)L´abbrucciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
c)Nei periodi definiti a rischio l´abbrucciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l´alba e terminato entro le dieci del mattino;
d)Nel caso di abbrucciamento di stoppie di cereali o di altro abbrucciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d´isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado d´isolare l´area oggetto dell´abbrucciamento.
La Provincia (o la C.M.) può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell´esecuzione degli abbrucciamenti nei periodi a rischio ed in tali periodi può altresì vietare ogni forma di abbrucciamento di residui vegetali qualora si verifichino particolari situazioni di pericolosità di incendi boschivi.
Nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi l´uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio, purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l´innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. L´uso di tali apparecchi, strumenti ed attrezzature, è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini, nonché nella pertinenza dei fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l´innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.
Nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi è inoltre consentito:
1.Nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli l´accumulo all´aperto dei materiali vegetali derivanti dalla sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta;
2. Nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno l´accumulo all´aperto dei materiali di risulta da tagli boschivi e da altre operazioni colturali;
3.Nei terreni di qualunque destinazione, l´accumulo all´aperto del materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali poste sui terreni stessi nonché del legname;
4.Nei terreni boscati, lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalle operazioni di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato e intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno 5 metri ripulita dalla vegetazione.
Deroghe a tali divieti possono essere autorizzate, anche nei periodi a rischio, dalla Provincia (o C.M.) per esigenza motivate ed in particolare nei seguenti casi:
• Esecuzione di lavori pubblici o privati;
• Manifestazioni che prevedano l´uso di fuochi anche pirotecnici;
• Attività in campeggi anche temporanei.
Aspetto Sanzionatorio Amministrativo
Ogni violazione del regolamento forestale in materia di incendi, in relazione alle azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l´innesco di incendio, ai divieti, alle prescrizioni e le precauzioni da adottare, nelle aree soggette alle norme di prevenzione incendi nei periodi ad alto rischio (01/07 - 31/08 o altro periodo individuato dalla Provincia o C.M.) e nelle aree con rischio particolarmente elevato (dove, però non sono compresi i territori di nostra competenza) è punita con la sanzione amministrativa da € 1.033,00 a € 5.000,00. Ogni altra violazione alle norme del Regolamento Forestale sono punite con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. In entrambi i casi i proventi contravvenzionali spettano alla Provincia.
Aspetto Sanzionatorio Penale (Estratto Codice Penale)
Art. 423. Incendio. - Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La Disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica
(Arresto Obbligatorio in flagranza di reato; consentito il fermo di indiziato di delitto)
Art.423 bis. Incendio boschivo. - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l´incendio di cui al primo coma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall´incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall´incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all´ambiente.
(Arresto obbligatorio in flagranza di reato; consentito il fermo di indiziato di delitto nell´ipotesi di cui al comma I
Disposizioni speciali in vigore nei Comuni di Terricciola e Palaia (norma estratta dai rispettivi Regolamenti di Polizia Rurale).
Art. 24
Accensione fuochi
1. È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dall´abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
2.Il fuoco deve comunque essere acceso con l´adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
3.Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.
4.È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura.
5.È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
6.È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
7.È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell´anno.
8.Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal C.P.
SANZIONI (art.42 dei rispettivi Regolamenti)
Per quanto riguarda il Comune di Terricciola le violazioni di tali norme sono punite con la sanzione amministrativa da € 77,00 ad € 516,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 154,00), mentre nel Comune di Palaia le sanzioni si presentano più elevate in quanto il minimo edittale è previsto in € 103,00 (ed il massimo in 516,00), con pagamento in misura ridotta pari ad € 206,00.
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